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Credito d'Imposta per l'acquisto di Dispositivi DPI per la Protezione

 

Per contrastare la diffusione dell’epidemia da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, il credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro, previsto dal decreto legge n. 18 del 2020, è riconosciuto anche per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e sicurezza, idonei a proteggere i lavoratori e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.
 
 
Le tipologie di spese ammissibili al novellato credito d’imposta per spese di sanificazione sono

- spese di sanificazione degli ambienti di lavoro
- spese di sanificazione degli strumenti di lavoro
- spese per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale dei lavoratori
- spese per l’acquisto di altri dispositivi di sicurezza dei lavoratori.

 

- mascherine chirurgiche, mascherine Ffp2 e Ffp3
- guanti
- visiere di protezione e occhiali protettivi
- tute di protezione e calzari.

 
Fra gli altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale rientrano 

- barriere protettive
- pannelli protettivi
- detergenti mani.

 

Il credito d'imposta è pari al 50% delle spese sostenute nel 2020, fino ad un massimo di 20.000 euro.

 
 
 
Fonte - “Decreto Legge Liquidità” (D.L. 23/2020), approvato dal Consiglio dei Ministri il 06.04.2020 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 08.04.2020, articolo 64 D.L. 18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”)